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Verso un nuovo futuro…

Gioisco con la mia assistita che, finalmente, dopo un precedente rigetto, ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Sorveglianza a poter lasciare il carcere, dove è detenuta per scontare una pena definitiva, al fine di iniziare un percorso terapeutico in comunità: sconterà la pena residua in quel contesto, più adeguato alle sue condizioni di salute. Questa opportunità le è stata data dall’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/90, che costituisce una misura alternativa al carcere, ma non è garantito che venga concessa solo a fronte di una necessità di riabilitazione o di cura. Vanno infatti valutate altre circostanze come l’entità della pena residua, la pericolosità sociale del detenuto e anche la sua condotta inframuraria. “l’osservazione - si legge nell’ordinanza che ha accolto l’istanza - ha consentito di accertare un buon livello di revisione critica e una spinta progettuale esterna improntata ai canoni della legalità“. Ma non basta: purtroppo spesso emerge, come causa ostativa all’ammissione a questa misura, il fatto che il detenuto tossicodipendente sia incorso in reati, che possono comunque proiettare su di lui un giudizio di pericolosità sociale. Nel caso in questione ricorreva questa circostanza e pertanto l’attività difensiva è’ stata orientata a rendere maggiormente visibili ed apprezzabili le esigenze di cura della detenuta, acquisendo apposita documentazione sanitaria, anche nel contesto della carcerazione : il Tribunale di Sorveglianza, discostandosi dal giudizio espresso in precedenza e persino dalla relazione, ancora negativa, del magistrato di Sorveglianza, è così giunto a ritenere ammissibile la domanda, ritenendo i bisogni di cura “prevalenti rispetto alle esigenze retributive e preventive”. #avvocato #avvocatopenalista #studiolegalecenerig
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Verso un nuovo futuro…

Gioisco con la mia assistita che, finalmente, dopo un precedente rigetto, ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Sorveglianza a poter lasciare il carcere, dove è detenuta per scontare una pena definitiva, al fine di iniziare un percorso terapeutico in comunità: sconterà la pena residua in quel contesto, più adeguato alle sue condizioni di salute. Questa opportunità le è stata data dall’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/90, che costituisce una misura alternativa al carcere, ma non è garantito che venga concessa solo a fronte di una necessità di riabilitazione o di cura. Vanno infatti valutate altre circostanze come l’entità della pena residua, la pericolosità sociale del detenuto e anche la sua condotta inframuraria. “l’osservazione - si legge nell’ordinanza che ha accolto l’istanza - ha consentito di accertare un buon livello di revisione critica e una spinta progettuale esterna improntata ai canoni della legalità“. Ma non basta: purtroppo spesso emerge, come causa ostativa all’ammissione a questa misura, il fatto che il detenuto tossicodipendente sia incorso in reati, che possono comunque proiettare su di lui un giudizio di pericolosità sociale. Nel caso in questione ricorreva questa circostanza e pertanto l’attività difensiva è’ stata orientata a rendere maggiormente visibili ed apprezzabili le esigenze di cura della detenuta, acquisendo apposita documentazione sanitaria, anche nel contesto della carcerazione : il Tribunale di Sorveglianza, discostandosi dal giudizio espresso in precedenza e persino dalla relazione, ancora negativa, del magistrato di Sorveglianza, è così giunto a ritenere ammissibile la domanda, ritenendo i bisogni di cura  “prevalenti rispetto alle esigenze retributive e preventive”. #avvocato #avvocatopenalista #studiolegalecenerig

Per i coniugi che hanno le idee chiare sulla fine del loro matrimonio, la riforma #Cartabia introduce la possibilità di ottenere, in breve sequenza, separazione e divorzio
#avvocati #avvocatomatrimonialista #studiolegalecenerig
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Per i coniugi che hanno le idee chiare sulla fine del loro matrimonio, la riforma #Cartabia  introduce la possibilità di ottenere, in breve sequenza, separazione e divorzio
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salve avvocato avrei una domanda se nell'incarico di vendita ad una agenzia immobiliare manca la firma di uno dei sottoscriventi perché non d'accordo, il contratto è valido? si può annullare o richiedere che sia cestinato?

Post di San Valentino 💌
Non ho saputo resistere…stasera fa ingresso nel mio studio una cliente che mi saluta con un sorriso splendente, che mai le ho visto in passato nei nostri appuntamenti e poi mi fa “ avvocato, sa perché rido? Perché nel giorno di San Valentino vengo a firmare il divorzio! 😂”
Rido anche io, per la coincidenza che mi era sfuggita e perche’ provo un senso di sollievo, ripensando a tutti i passaggi critici della trattativa, durata più di un anno! Attività per me faticosa perché, per motivi logistici, e’ stata condotta a distanza, solo via mail e via telefono. Incontrarsi di persona sicuramente facilita il confronto e la collaborazione necessaria per la ricerca dell’accordo.
Mi dispiace che non incontrerò il Collega nemmeno in sede di udienza presidenziale, avendo optato per la trattazione scritta. #avvocati #divorzio #sanvalentino #sanvalentino2023 #sanvalentinesday #studiolegalecenerig
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Va assicurato il diritto fondamentale dell’imputato detenuto “alla partecipazione al suo procedimento”

La Corte di Cassazione, Sez.2, con sentenza n.48054 del 2022, si è pronunciata accogliendo il ricorso ex art. 311 cpp dell’imputata detenuta, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, sez. riesame e appello. Il Tribunale di Macerata, giudice del procedimento penale nel quale era stata applicata alla detenuta la misura cautelare della custodia in carcere, aveva rigettato l’istanza di revoca proposta dal difensore avv.Ceneri, che aveva quindi impugnato l’ordinanza avanti il Tribunale di Ancona in sede di appello.
Il difensore nel primo motivo di ricorso lamentava vizio della motivazione nonché violazione di legge in relazione all’articolo 127 comma 35 cpp, agli articoli 24 e 111 comma 1 della Costituzione, oltre con riferimento all’articolo 127 comma cinque cpp, per non avere il Tribunale accertato l’esecuzione del disposto “𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 ***, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎, 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 , 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖”.
Il Tribunale di Ancona aveva motivato il rigetto dell’appello invocando l’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, Sez.unite n. 11803/20, deducendo, sulla richiesta di verifica dell’adempimento dell’interpello, tempestivamente formulata dalla difesa: “𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖”. La Corte, nella decisione resa nel caso di specie, censura l’operato del Tribunale di Ancona perché ha affermato “𝑎𝑝𝑜𝑑𝑖𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 *** 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒”. La Cassazione quindi, rilevando la mancata acquisizione agli atti del verbale di interpello, ha annullato l’ordinanza impugnata accogliendo il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto agli altri proposti e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale competente.

#studiolegalecenerig
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Va assicurato il diritto fondamentale dell’imputato detenuto “alla partecipazione al suo procedimento” 

La Corte di Cassazione, Sez.2, con sentenza n.48054 del 2022, si è pronunciata accogliendo il ricorso ex art. 311 cpp dell’imputata  detenuta, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, sez. riesame e appello. Il Tribunale di Macerata, giudice del procedimento penale nel quale era stata applicata alla detenuta la misura cautelare della custodia in carcere, aveva rigettato l’istanza di revoca proposta dal difensore avv.Ceneri, che aveva quindi impugnato l’ordinanza avanti il Tribunale di Ancona in sede di appello.
Il difensore nel primo motivo di ricorso lamentava vizio della motivazione nonché violazione di legge in relazione all’articolo 127 comma 35 cpp, agli articoli 24 e 111 comma 1 della Costituzione, oltre con riferimento all’articolo 127 comma cinque cpp, per non avere il Tribunale accertato l’esecuzione del disposto “𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 ***, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎, 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 , 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖”.
Il Tribunale di Ancona aveva motivato il rigetto dell’appello invocando l’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, Sez.unite  n. 11803/20,  deducendo, sulla richiesta di verifica dell’adempimento dell’interpello, tempestivamente formulata dalla difesa: “𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖”. La Corte,  nella decisione resa nel caso di specie, censura l’operato del Tribunale di Ancona perché ha affermato “𝑎𝑝𝑜𝑑𝑖𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 *** 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒”. La Cassazione quindi, rilevando la mancata acquisizione agli atti del verbale di interpello, ha annullato l’ordinanza impugnata accogliendo il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto agli altri proposti e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale competente.

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