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Mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, ma abile al lavoro

Non costituisce reato il mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, ma abile al lavoro, integrando tale condotta solo un illecito civile.

“L’inabilità al lavoro dei figli maggiorenni, infatti è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato previsto dall’art. 570 c.p. comma 2, n.2”

In questi termini la recentissima sentenza resa dalla Corte d’Appello delle Marche, Presidente dott.ssa Alessandra Panichi, Consigliere rel. dott.ssa Isabella Maria Allieri, che ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno. L’appello era stato proposto dal P.M. su impulso della parte civile, a seguito dell’assoluzione pronunciata “perché il fatto non sussiste” a carico dell’imputato, citato a giudizio per la violazione dell’art. 570 c.p. commi 1 e 2 e difeso dall’avv. Gabriella Ceneri. La fattispecie è interessante. La querelante aveva lamentato, nei confronti del padre naturale del figlio, il mancato versamento del contributo per il mantenimento, del quale volontariamente il padre del ragazzo, studente liceale maggiorenne, si era gravato, per l’importo stabilito tra le parti ed anche di quello successivamente posto a suo carico dal Tribunale Civile, il tutto limitato temporalmente a qualche mese. La difesa, nel dimostrare difficoltà economiche temporanee dell’obbligato a giustificazione della sua condotta, ha invocato la giurisprudenza di legittimità che esclude il reato nei confronti di figlio maggiorenne, ma non inabile al lavoro, che il Tribunale prima e la Corte poi hanno ritenuto applicabile al caso di specie, come Cassazione sez. VI Sent.- 22831 del 29/3/2018 : “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma , cod.pen. e quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età”. Conformemente Cass.Sez.VI n.1342 del 11/01/2019 e Sez. VI n. 33662 del 13/10/2020. La Corte, inoltre, ha specificamente citato Cassazione Sez.VI n.4677 del 19/1/2021 dep. 5/2/2021 per distinguere la condotta contestata all’imputato nel capo di imputazione (art. 570, commi 1 e 2, lett.2) dalla fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p., non contestato all’imputato, introdotto dal D.Lgs. 01/03/2018 n.21 in vigore dal 06/04/2018, che punisce “la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante”. L’imputato è stato quindi assolto, con conferma della sentenza emessa in primo grado mentre la parte civile è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

 

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