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I vantaggi della negoziazione assistita nella risoluzione del conflitto familiare

Anche per le famiglie di fatto, non coniugate, quando ci sono figli minori può essere necessario stabilire regole e condizioni, all’atto della cessazione della convivenza. È auspicabile, infatti, formare una scrittura di accordo che abbia valenza legale e che quindi, in caso di inosservanza, possa essere messa in esecuzione, ad esempio per l’obbligazione del mantenimento o per l’esercizio dei diritti di visita del genitore non più convivente. Una valida alternativa al ricorso congiunto al tribunale competente, previsto dall’art. 473 bis.51 c.p.c., è la negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, recentemente modificata dalla Riforma Cartabia.
Quali sono i vantaggi di questa procedura?
Innanzitutto la partecipazione alla formazione dell’accordo della parte personalmente, assistita dal proprio avvocato nelle sedute di trattazione, che si svolgono comodamente in studio o in collegamento da remoto, poi la confidenzialità delle informazioni acquisite nel percorso e la possibilità di ricorrere ad altre figure professionali competenti per materia, a titolo di consulenti, per fare chiarezza su questioni controverse.
Questa opportunità è particolarmente valida in presenza di difficoltà nei rapporti genitoriali e può aiutare le parti a focalizzare la loro attenzione sull’interesse dei minori, obiettivo che talvolta è difficile conseguire, soprattutto se la conflittualità coinvolge anche i figli.
Affidarsi ad un avvocato che abbia formazione ed esperienza in materia di diritto di famiglia e minorile e competenze in ambito di conciliazione, in questi casi fa la differenza, soprattutto se si desidera un accordo su misura, confezionato come un abito sartoriale.
Ultima e non trascurabile circostanza, che rende la negoziazione assistita preferibile al ricorso giudiziario, è la tempistica di validazione dell’accordo, più favorevole rispetto a quella richiesta dalla procedura del tribunale, che prevede la partecipazione ad una udienza, pure se disposta in trattazione scritta e la formazione del provvedimento conclusivo.
Una volta formato il verbale di accordo nella negoziazione assistita, sarà l’avvocato a procurarsi il nulla osta del Pubblico Ministero, necessario per le condizioni che riguardano i minori e ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge, che lo renderanno assimilabile al provvedimento giudiziario ai sensi dell’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

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